Le agevolazioni sugli immobili per gli enti non profit
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Gli enti non profit possono beneficiare di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili, ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività istituzionale effettivamente corrisposti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

L’agevolazione, prevista ai sensi dell’art.28 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto rilancio), è confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 n. 14. Secondo l’Agenzia il beneficio spetta agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Il credito d’imposta spetta sia nell’ipotesi che l’ente utilizzi l’immobile per soli fini istituzionali sia nell’ipotesi in cui svolga attività commerciale non prevalente. Il fine istituzionale è verificabile dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente.

Nel caso in cui l’ente non commerciale svolga nel medesimo immobile anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in  relazione al canone di locazione afferente alla due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei requisiti individuati dall’art. 28 del DL 34/2020. Relativamente al canone di locazione corrisposto per la sola parte commerciale l’ente deve verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 milioni  di euro ed aver avuto un calo di fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel caso in cui il contratto di locazione stipulato dall’ente sia unico è necessario individuare con criteri oggettivi riscontrabili in sede di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, la quota parte di canone relativi ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quello dei locali utilizzati allo svolgimento dell’attività commerciale .

Qualora l’ente non svolga alcuna attività commerciale e l’immobile sia utilizzato esclusivamente per attività istituzionale non è richiesta la verifica del calo dei flussi reddituali di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 fermo restando che predetti flussi reddituali non superino i 5 milioni di euro.

Il credito è utilizzabile in compensazione con altri tributi direttamente nel modello F24, in dichiarazione dei redditi o può essere ceduto al locatore, al concedente o altri soggetti quali  istituti di credito o altri intermediari finanziari.


Raffaele Lomonaco, Professore Ordinario Economia Politica Pontificia Università Lateranense

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